PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite in Caserta una corte d'appello e la procura della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta, con giurisdizione sul territorio della provincia di Caserta.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'organico del personale della corte d'appel- lo di Caserta e della procura della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta, avuto riguardo ai carichi di lavoro registrati nell'ultimo quinquennio con riferimento al territorio del relativo distretto, e ne fissa la data di inizio del funzionamento.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Gli affari civili e di volontaria giurisdizione, pendenti davanti alla corte d'appello di Napoli, e le attività istruttorie di competenza della relativa procura della Repubblica nonché i processi penali non ancora assegnati alle sezioni giudicanti, riguardanti il territorio del distretto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tali uffici.
      2. I processi penali già assegnati alle sezioni giudicanti restano attribuiti alla cognizione della corte d'appello di Napoli.